Statuto associazione “Il Lato Oscuro della Costa”

STATUTO

Art. 1) E’ costituita una Associazione Culturale denominata: “IL LATO OSCURO DELLA COSTA” .

Art. 2) L’Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale ed esclude qualsiasi fine di lucro. Gli associati pertanto non potranno svolgere alcuna attività che si ponga in contrasto con i caratteri costituzionali sopra enunciati, sia nell’ambito della vita associativa che durante le manifestazioni organizzate dall’Associazione o alle quali la stessa partecipi in attuazione degli scopi sociali. Durante la vita dell’associazione, non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, riserve o capitale.

Art. 3) La durata dell’Associazione è indeterminata.

Art. 4) L’Associazione persegue lo scopo di promuovere la cultura artistica in generale ed in particolare la pratica e la diffusione delle espressioni artistiche proprie del movimento HIP HOP; riconoscendone l’importante ruolo, sia come strumento per garantire l’integrità fisica e mentale delle persone, nonché come fondamentale strumento di aggregazione sociale.

Al fine di perseguire lo scopo istituzionale, l’Associazione potrà:

  • organizzare concerti e jam session;

  • organizzare e presentare spettacoli di danza e spettacoli teatrali;

  • organizzare convegni, nonché favorire contatti con personaggi eminenti della cultura e dell’arte;

  • organizzare mostre, presentazione di libri e siti web e proiezione di filmati (videoclip, documentari e film);

  • promuovere e gestire “Laboratori” tenuti da artisti, tecnici e operatori del settore artistico;

E’ altresì interesse dell’Associazione:

– favorire e promuovere lo sviluppo di proposte musicali sul territorio, attraverso l’organizzazione di “Residenze Musicali”, dotandosi di spazi appositamente attrezzati;

– favorire l’arricchimento culturale degli associati organizzando viaggi e gite per assistere a spettacoli a livello nazionale ed internazionale;

– sponsorizzare e partecipare a qualsiasi manifestazione culturale che possa essere ritenuta utile al raggiungimento dello scopo sociale;

– L’Associazione, per gli scopi di cui sopra, potrà dotarsi di una stabile organizzazione, nonché di locali e attrezzature utili al loro perseguimento. L’Associazione inoltre, potrà affiliarsi a Federazioni Nazionali e/o ad Enti di Promozione riconosciuti a livello nazionale.

L’Associazione potrà svolgere qualsiasi attività connessa a quelle sopra elencate, che siano ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie o utili al perseguimento dei fini istituzionali.

Essa potrà inoltre esercitare, senza che questo snaturi la propria connotazione di Associazione senza fine di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziarsi.

Art. 5) L’Associazione ha sede a RAVENNA in via Ofanto n.34. Il cambiamento dell’indirizzo della sede sociale nell’ambito del comune di Ravenna, non comporta modifica al presente Statuto. Ai fini dei rapporti con i terzi e per qualsiasi comunicazione farà comunque fede il domicilio risultante all’anagrafe tributaria.

GLI ASSOCIATI

Art. 6) Soci sono le persone fisiche iscritte all’Associazione. Il numero dei soci è illimitato. La qualifica di socio ha durata indeterminata ed esiste un’unica categoria di soci, mentre sono espressamente escluse categorie di soci a tempo determinato ovvero legate a singoli eventi o manifestazioni.

Art. 7) Requisiti indispensabile per l’ammissione a socio sono:

– l’integrità morale e l’interesse a promuovere e diffondere la cultura artistica in generale;

– il versamento della quota associativa nei termini.

L’adesione all’Associazione implica la conoscenza integrale e l’approvazione del presente statuto, nonché dei regolamenti eventualmente emanati dal Consiglio Direttivo.

Al fine di rendere operativo il suddetto precetto, si specifica che tutte le comunicazioni riguardanti il rapporto associativo, dovranno essere portate a conoscenza dei soci con mezzi idonei, ad esempio mediante affissione nei locali dove viene svolta l’attività ovvero presso la sede sociale.

Art. 8) Chi intende diventare socio dovrà inoltrare specifica domanda. La domanda si intende presentata con la sottoscrizione di un apposito modulo. Per le persone minori di anni diciotto, la domanda dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la patria potestà.

Salvo parere sfavorevole espresso dal Consiglio Direttivo, la qualità di socio si acquisisce con l’iscrizione nel Libro Soci, previo versamento della quota associativa e con effetto dal momento di presentazione della domanda.

Qualora la domanda venga respinta, deve essere data comunicazione motivata agli interessati entro 60 giorni, i quali possono, entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza di ammissione si pronunci l’assemblea dei soci, in occasione della sua prima successiva convocazione.

Il Libro Soci potrà essere costituito da fogli mobili numerati progressivamente, che potranno anche essere formati dagli stessi moduli di domanda di ammissione a socio.

Art. 9) I soci sono tenuti a versare annualmente una quota associativa, per contribuire alla copertura dei costi dell’organizzazione. La quota associativa è intrasferibile e non è rivalutabile. Il suo ammontare è determinato dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche modalità e tempi di pagamento. La qualifica di socio attribuisce la facoltà di partecipare a tutte le attività ed iniziative promosse dall’Associazione. A tal fine il Consiglio Direttivo può stabilire un contributo specifico a carico degli associati, per la partecipazione a specifiche attività organizzate in attuazione dei fini istituzionali.

Art. 10) La qualità di socio si perde: per recesso; per decadenza; per esclusione; per causa di morte.

  1. Si ha decadenza da socio in caso della perdita dei requisiti per l’ammissione, la decadenza ha luogo automaticamente al verificarsi della suddetta ipotesi.

  2. Il socio può essere escluso:

a) quando non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società e si renda moroso nei pagamenti ad essa dovuti, previo invito a mezzo di lettera raccomandata di adempiere le obbligazioni entro il termine perentorio di un mese;

b) quando nell’esercizio della sua attività compia atti contrari all’etica professionale;

c) quando non osserva le disposizioni dell’atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti e delle delibere della Assemblea o del Consiglio di Direttivo, e le convenzioni e gli accordi conclusi dall’Associazione ai sensi degli articoli precedenti;

d) quando in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente o moralmente gli interessi della società.

La delibera di esclusione sarà presa dal Consiglio di Direttivo. Contro tale decisione il socio potrà appellarsi all’assemblea in seduta ordinaria. I soci espulsi non potranno richiedere l’ammissione.

I soci sottoposti a procedimento penale dall’autorità giudiziaria potranno, con provvedimento del Consiglio Direttivo, essere sospesi da ogni attività sociale fino all’esito del giudizio.

PATRIMONIO SOCIALE – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

Art. 11) Il patrimonio sociale è costituito:

  • dalle quote associative;

  • da eventuali contributi volontari versati dai soci;

  • da contributi e sovvenzioni di Enti pubblici e privati;

  • da eventuali contributi specifici per la partecipazione a specifiche attività;

  • da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;

  • da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;

  • da proventi derivanti da eventuali attività commerciali e raccolte pubbliche di fondi effettuate in occasione di manifestazioni culturali e artistiche;

  • da beni mobili ed immobili che l’Associazione ritenesse opportuno acquistare per fini istituzionali;

  • da avanzi di gestione derivanti dall’organizzazione di manifestazioni culturali e artistiche o dalla partecipazione ad esse, nonché dall’attività di sponsorizzazione.

Gli eventuali avanzi di gestione devono essere interamente reinvestiti nell’associazione, per il perseguimento esclusivo dei fini istituzionali.

E’ fatto esplicito divieto di distribuire il patrimonio sociale durante la vita dell’Associazione. In caso di scioglimento dell’Associazione l’intero patrimonio sociale sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentita l’autorità preposta e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 12) L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario, che dovrà essere redatto con criteri di oculata prudenza.

Il rendiconto annuale dovrà essere sottoposto, assieme all’eventuale preventivo, all’approvazione dell’assemblea dei soci entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

ORGANI SOCIALI – ASSEMBLEA

Art. 13) L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione, essa rappresenta la totalità dei soci e le sue delibere, prese a norma del presente statuto, vincolano tutti i soci.

Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto. Il voto in assemblea è riservato a tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

L’assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio con la relazione del Consiglio Direttivo.

Art. 14) L’assemblea ordinaria provvede:

  • alla discussione ed approvazione del bilancio consuntivo e dell’eventuale preventivo;

  • alla nomina delle cariche sociali allo scadere del mandato;

  • all’approvazione dell’eventuale regolamento interno;

  • alla discussione di tutti gli argomenti attinenti alla vita associativa che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Art. 15) L’assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare:

  • su ogni questione che incida direttamente sulla sfera istituzionale e patrimoniale dell’Associazione;

  • sulle modifiche da apportare allo Statuto, sulla liquidazione e sullo scioglimento dell’Associazione.

Art. 16) La convocazione dell’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, avverrà almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza, mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione, a mezzo posta ordinaria, elettronica o fax, ai soci aventi diritto di voto.

L’avviso di convocazione dovrà contenere: la data, l’ora ed il luogo della riunione, nonché l’ordine del giorno e dovrà essere firmato dal Presidente.

L’avviso potrà contenere anche l’indicazione dell’eventuale seconda convocazione, che non potrà essere fissata nello stesso giorno.

L’assemblea può essere convocata dal Consiglio Direttivo e per esso dal Presidente ogni qualvolta verrà ritenuto opportuno.

Qualora ne faccia richiesta scritta almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto, il Consiglio Direttivo deve provvedere, entro quindici giorni dalla legittima richiesta, alla convocazione dell’assemblea.

Art. 17) L’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà valida:

  • in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci;

  • in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

La delibera per lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere presa in prima e seconda convocazione con la presenza di almeno i tre quinti dei soci; in terza convocazione qualunque sia il numero dei soci.

Art. 18) Le delibere sono prese a maggioranza assoluta. Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano; quelle per la nomina delle cariche sociali potranno avvenire per scheda segreta.

Se avvengono votazioni per scheda segreta il Presidente nominerà fra i presenti due scrutatori.

In caso di impedimento, i soci assenti potranno farsi rappresentare nell’assemblea soltanto da altri soci, non Consiglieri né dipendenti dell’Associazione, che abbiano diritto di voto e muniti di delega scritta. Ogni socio non può avere più di due deleghe.

Art. 19) L’assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta di norma dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano.

Le deliberazioni devono essere trascritte in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20) Ad integrazione di quanto già previsto, le modalità relative allo svolgimento dei lavori assembleari potranno essere meglio precisate da apposito regolamento.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21) L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri e un massimo di sette, eletti tra i soci aventi diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Per il primo triennio i membri del Consiglio Direttivo sono designati dall’atto costitutivo, con le cariche in esso stabilite.

L’eventuale compenso dei Consiglieri dovrà essere deliberato dall’Assemblea.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo nella prima riunione, procederà alla nomina fra i suoi membri del Presidente ed eventualmente, di un Vice-presidente e di un Segretario; le due ultime cariche potranno essere assunte dalla stessa persona.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare ad uno o più dei suoi componenti alcune specifiche funzioni.

Art. 23) Le adunanze del Consiglio Direttivo verranno indette dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno o su domanda di un terzo dei Consiglieri. L’avviso di convocazione contenente la data, l’ora e l’ordine del giorno, dovrà essere affisso presso la sede dell’Associazione e inviato, almeno otto giorni prima della data fissata per l’adunanza, a mezzo posta ordinaria, elettronica o fax, ai membri del Consiglio.

Le adunanze saranno valide purché siano presenti almeno la maggioranza dei Consiglieri.

Delle adunanze del Consiglio Direttivo sarà redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24) Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni possono essere palesi oppure a scrutinio segreto.

Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri per l’ordinaria gestione dell’Associazione.

Art. 25) Il Consigliere che non partecipi, senza giustificato motivo, a due adunanze consecutive, decade dall’ufficio.

In tutti i casi in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione. I Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla prima Assemblea, che provvederà alla nomina dei sostituti.

Nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, i superstiti dovranno convocare senza indugio l’Assemblea per la nomina dei sostituti.

Art. 26) Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; a lui spetta la firma sociale.

Al Presidente spetta presentare all’assemblea la relazione dell’attività svolta durante l’anno. In caso di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-presidente o, in mancanza, al Consigliere più anziano.

Art. 27) Il Segretario, se istituito, provvede al disbrigo della corrispondenza d’ufficio, redige i verbali del Consiglio e dell’assemblea, tiene aggiornato lo schedario dei soci e ne verifica i requisiti per il diritto di voto.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 28) In caso di scioglimento dell’Associazione, l’assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 29) L’Associazione ha l’obbligo di conformarsi agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni nazionali o dell’ente di promozione a cui intenda affiliarsi.

Art. 30) Per quanto non espressamente previsto nello statuto, si rinvia alle leggi che regolano la materia.

Letto sottoscritto e approvato da:

Vicari Lanfranco, Benini Massimiliano, Vicari Federica Francesca